Incentivazioni Fonti Rinnovabili
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti nel protocollo di Kyoto, l’Italia ha recepito la Direttiva Europea 2001/77 in tema di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.
Le fonti energetiche rinnovabili sono (art. 2 del Dlgs 387/03):
“le fonti energetiche non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall' agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.”
Il GSE ha un ruolo centrale nella promozione, incentivazione e sviluppo delle fonti rinnovabili in Italia, essendo l' ente attuatore del sistema di incentivazione dell’ energia prodotta da fonti rinnovabili che prevede, in alternativa, su richiesta dell'Operatore:
- il rilascio di certificati verdi;
- la tariffa onnicomprensiva (solo per impianti di potenza inferiore ad 1 MW).
I
certificati verdi sono titoli negoziabili che attestano la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e rappresentano un beneficio per l'Operatore in quanto sono utilizzabili per ottemperare all' obbligo di immissione nel sistema elettrico di una quota di energia elettrica da fonte rinnovabile.
La
tariffa onnicomprensiva (comprensiva cioè dell' incentivo e del ricavo da vendita dell' energia) è applicabile, su richiesta dell'Operatore, agli impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, di potenza nominale media annua non superiore ad 1 MW e di potenza elettrica non superiore a 0,2 MW per gli impianti eolici, per i quantitativi di energia elettrica netta prodotta e contestualmente immessa in rete.
In data 18 dicembre 2008 il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto col Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha adottato il Decreto “Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell’ articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” (di seguito DM 18 dicembre 2008) che dà attuazione ai meccanismi di incentivazione già introdotti dalla Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) e dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222 (Collegato alla Finanziaria 2008).
L'Operatore, per poter accedere all'incentivo, deve richiedere al GSE
la Qualifica IAFR di impianto alimentato da fonti rinnovabili. In particolare, possono ottenere la qualificazione IAFR gli impianti alimentati da fonte rinnovabile entrati in esercizio successivamente al 1°aprile 1999 a seguito di nuova costruzione, potenziamento, rifacimento totale o parziale, riattivazione ed anche gli impianti che operano in co-combustione, entrati in esercizio prima del 1° aprile 1999, che successivamente a tale data operino come centrali ibride.
Si precisa che gli impianti fotovoltaici (ai sensi dell’ articolo 2, comma 144, tabella 2 e comma 145, tabella 3 della Legge Finanziaria 2008 ed all’ articolo 3 comma 1 del DM 18/12/2008) non possono accedere alle incentivazioni tramite certificati verdi o tariffa onnicomprensiva, in quanto a questi impianti si applicano esclusivamente gli incentivi di cui al DM 19/2/2007 “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’ articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387” (Per richiedere questo tipo di incentivazione si deve fare riferimento all’ apposita sezione
Conto energia fotovoltaico).
Lo stesso DM 18/12/2008 stabilisce all’ articolo 15 comma 2 che, in via transitoria, “agli impianti fotovoltaici che abbiano inoltrato la domanda di autorizzazione unica di cui all’ articolo 12 del decreto legislativo 387/03 ovvero la richiesta di autorizzazione prevista dalla vigente normativa nazionale o regionale, in data antecedente alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008, è consentito l’ accesso al meccanismo dei certificati verdi, applicando le disposizioni di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2005, nella versione vigente al 31 dicembre 2007”.
Il GSE rilascia inoltre altre forme di certificazione dell’ energia prodotta da fonti rinnovabili, quali la
Garanzia di Origine (GO) e i certificati RECS e gestisce il meccanismo di
Scambio sul Posto per gli impianti di potenza nominale media annua fino a 200 kW.