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Quadro Normativo

L’ art. 11 del Decreto Legislativo 16/03/1999 n. 79 ha introdotto l’ obbligo, a carico dei produttori e degli importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili, di immettere nel sistema elettrico nazionale, a decorrere dal 2002, una quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 1° Aprile 1999.
Produttori ed importatori soggetti all’ obbligo possono adempiervi immettendo in rete elettricità prodotta da fonti rinnovabili oppure acquistando da altri produttori titoli, chiamati certificati verdi (CV), comprovanti la produzione dell’ equivalente quota.
Il Decreto Legislativo n. 387/03, con il quale è stata recepita in Italia la Direttiva 2001/77/CE, si propone la promozione dell’ energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’ energia e recepisce la definizione di fonte rinnovabile di cui alla summenzionata Direttiva riportata nella sezione Incentivazioni Fonti Rinnovabili.
Il Ministro delle Attività Produttive, di concerto col Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, in ottemperanza a quanto previsto dall’ art. 20, comma 8 del Decreto Legislativo n. 387/03, emanò il 24 ottobre 2005 il Decreto recante “Aggiornamento delle direttive per l’ incentivazione dell’ energia prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell’ articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79” che, nell’ abrogare i DM 11 novembre 1999 e 18 marzo 2002, ha dettato nuove disposizioni per la qualificazione degli impianti a fonte rinnovabile (qualificazione IAFR) e per l’ emissione dei certificati verdi.
In attuazione di quanto previsto dall’ art. 11, comma 1 del DM 24/10/2005, il GSE ha adottato le procedure tecniche per la qualificazione IAFR e per l’ emissione dei certificati verdi sottoponendole, per la relativa approvazione, ai Ministri dello Sviluppo Economico e dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Dette Procedure sono state approvate con Decreto del 21 dicembre 2007, pubblicato, unitamente alle Procedure, nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 19/1/2008, supplemento ordinario.
La legge finanziaria 2007 (legge 27/12/2006 n. 296, art. 1 comma 1117) prevede che, dal 1/1/2007, i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili, sono concedibili esclusivamente per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, così come definite dalla Direttiva 2001/77/CE, tra le quali rientra la parte biodegradabile dei rifiuti e non rientra la parte non biodegradabile dei rifiuti.
La legge finanziaria 2008 (legge 24/12/2007 n. 244, art. 2 comma 137) prevede che, per gli impianti a rifiuti autorizzati e non ancora in esercizio e, in via prioritaria, per quelli in costruzione o entrati in esercizio fino alla data del 31 dicembre 2008, sia prevista una eventuale procedura di deroga, completata dal Ministro dello sviluppo economico entro il 31/12/2009. Sono comunque fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, senza distinzione fra parte biodegradabile e parte non biodegradabile, ad impianti ammessi agli incentivi per motivi connessi alla situazione di emergenza rifiuti che sia stata dichiarata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri entro il 31/12/2006.
Relativamente alla quantificazione della quota di energia elettrica incentivabile, in quanto imputabile ad alimentazione da fonti energetiche rinnovabili, prodotta in impianti che impiegano anche fonti energetiche non rinnovabili, la legge finanziaria 2008 (art. 2 comma 143) prevede che:
I medesimi concetti sono riportati anche nel DM 18/12/2008 (art. 19 comma 2), che precisa altresì che, nelle more della pubblicazione del previsto decreto (di cui al punto 1 del precedente elenco) nonché nelle more dell’ aggiornamento delle procedure tecniche del GSE di qualificazione degli impianti, la valutazione della quota di produzione imputabile alla frazione biodegradabile dei rifiuti, diversi da quelli urbani a valle della raccolta differenziata e dai combustibili da rifiuti prodotti esclusivamente da rifiuti urbani, è fatta secondo le attuali procedure tecniche del GSE approvate con D.M. 21/12/2007.
La Legge Finanziaria 2008 (articolo 2, commi da 144 a 154) e la Legge 29 novembre 2007 n. 222 (cd. Collegato alla Finanziaria 2008 articolo 26, comma 4-bis) introducono ulteriori importanti novità relativamente alla incentivazione dell’ energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili.
Inoltre in data 18/12/2008 il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto col Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emesso il Decreto “Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell’articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” (di seguito identificato come DM 18/12/2008) che abroga il Decreto 24/10/2005, e stabilisce le modalità attuative dei nuovi meccanismi di incentivazione di seguito riportati.

1. NUOVI MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE PER GLI IMPIANTI IN ESERCIZIO A PARTIRE DAL 1/1/2008


I meccanismi incentivanti da applicarsi alla produzione netta di energia elettrica da impianti:
a) entrati in esercizio dopo il 31/12/2007 a seguito di nuova costruzione, riattivazione, rifacimento totale e parziale, potenziamento, alimentati da:

b) termoelettrici a fonte convenzionale in esercizio prima del 1/4/1999 e che iniziano ad operare come centrali ibride dopo il 31/12/2007, sono sinteticamente illustrati di seguito.

1.1. Tipo e durata dell’incentivazione


Per impianti che entrino in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2008, i Produttori possono richiedere l’incentivazione mediante Certificati Verdi (CV) o, per gli impianti di potenza nominale media annua non superiore ad 1 MW (200 kW per la fonte eolica) e su richiesta esplicita del Produttore, mediante la corresponsione di una Tariffa Omnicomprensiva (TO) per un periodo di 15 anni.
Possono accedere ai meccanismi di incentivazione esclusivamente gli impianti collegati alla rete elettrica aventi una potenza nominale media annua non inferiore a 1 kW.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 2 del DM 18 dicembre 2008, la potenza nominale media annua è data:

1.2. Sistema dei Certificati Verdi


I certificati verdi hanno un valore unitario pari ad 1 MWh e sono emessi dal GSE in numero pari al prodotto della produzione netta di energia incentivabile per i coefficienti indicati nella Tabella 1 riportata di seguito.

TABELLA 1
FONTE COEFFICIENTE
1 Eolica per impianti di taglia superiore a 200 kW 1,00
1-bis Eolica offshore 1,10
3 Geotermica 0,909
4 Moto ondoso e maremotrice 1,80
5 Idraulica diversa da quella del punto precedente 1,00
6 Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo 1,10
7 Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta 1,80
8 Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente 0,80

Il prezzo dei certificati verdi si forma sul mercato in base alla legge della domanda e dell’offerta. Le transazioni dei CV possono avvenire mediante contratti bilaterali, multilaterali o attraverso una piattaforma di negoziazione costituita presso il Gestore del Mercato Elettrico.
Il D.Lgs 79/99 ha stabilito di assegnare i CV anche all’energia rinnovabile prodotta dagli impianti CIP 6/92 alimentati a fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 1/4/1999 la cui titolarità è attribuita al GSE. Il prezzo di offerta di tali certificati da parte del GSE, che li immette sul mercato esclusivamente attraverso la piattaforma del GME, rappresenta il prezzo di riferimento.
Prima della Legge Finanziaria 2008 il prezzo di riferimento dei CV era calcolato come differenza tra l’onere di acquisto da parte del GSE dell’elettricità prodotta dagli impianti CIP6/92 alimentati da fonti rinnovabili ed i proventi derivanti dalla vendita di tale elettricità.
La Legge Finanziaria 2008 ha introdotto una nuova modalità di calcolo del prezzo di offerta dei CV del GSE: a partire dal 2008 essi sono collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari alla differenza tra 180 €/MWh (valore di riferimento) ed il valore medio annuo del prezzo di cessione dell’energia elettrica definito dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas in attuazione dell’articolo 13 comma 3 del D.Lgs 387/03, registrato nell’anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno.
Il valore di riferimento ed i coefficienti indicati nella citata Tabella 1 possono essere aggiornati, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell’incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili.

1.3. Sistema della Tariffa Onnicomprensiva


Su richiesta del Produttore, in alternativa ai CV, l’incentivazione può essere riconosciuta dal GSE mediante la corresponsione di una Tariffa Onnicomprensiva nel caso di impianti di potenza nominale media annua non superiore a 0,2 MW, per gli impianti eolici, o non superiore ad 1 MW per gli altri impianti, con l’esclusione degli impianti termoelettrici ibridi individuati al punto b) del precedente punto 1.
I limiti di potenza nominale media annua sono riferiti alla somma delle potenze nominali medie annue complessivamente installate, per ciascuna fonte, a monte di un unico punto di connessione alla rete elettrica.
La TO comprende sia il valore dell’incentivo che il ricavo per la vendita dell’energia elettrica prodotta. Inoltre solo la quota parte dell’energia elettrica netta da fonte rinnovabile prodotta dall’impianto ed immessa in rete, come definita nell’allegato A del DM 18/12/2008, può accedere alla TO.
I valori della tariffa onnicomprensiva, di entità variabile a seconda della fonte, sono riportati nella Tabella 2 seguente.

TABELLA 2
FONTE TARIFFA(€cent/kWh)
1 Eolica per impianti di taglia inferiore a 200 kW 30
2 Geotermica 20
3 Moto ondoso e maremotrice 34
4 Idraulica diversa da quella del punto precedente 22
5 Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo 22
6 Biomasse e biogas prodotti da attivita` agricola, allevamento e forestale da filiera corta 30
7 Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente 18

La tariffa onnicomprensiva può essere variata ogni tre anni con decreto del Ministro dello sviluppo economico assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell’incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili.
Al termine dei quindici anni l’energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

1.4. Scelta della tipologia di incentivazione


Il diritto di opzione tra i certificati verdi e la tariffa omnicomprensiva è esercitato all’atto della richiesta al GSE della qualifica IAFR.
E’ consentito, prima della fine del periodo di incentivazione, salva l’eccezione di cui all’art. 21 comma 2 del DM 18/12/08, un solo passaggio da un sistema incentivante all’altro; in tal caso, la durata del periodo di diritto al nuovo sistema incentivante è ridotta del periodo già fruito con il precedente sistema.
I soggetti aventi diritto alla tariffa fissa onnicomprensiva che, nelle more dell’emanazione del DM 18 dicembre 2008 hanno fatto richiesta dei certificati verdi, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso Decreto possono optare per la tariffa fissa onnicomprensiva. In tal caso, la durata del periodo di validità della tariffa fissa onnicomprensiva è ridotta del periodo a cui è riferita la produzione incentivata che ha già percepito i certificati verdi.
I soggetti aventi diritto alla tariffa fissa onnicomprensiva che non hanno fatto richiesta dei certificati verdi e che, nelle more dell’entrata in vigore del DM 18 dicembre 2008, hanno chiesto il ritiro dell’energia ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del D.lgs. 387/03, hanno diritto alla tariffa fissa onnicomprensiva a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto. A tal fine, il GSE opera conguagli sulla tariffa applicata.

1.5. Indicazioni specifiche per l’incentivazione delle biomasse


Ulteriori chiarimenti alla normativa sulle incentivazioni delle fonti rinnovabili sono contenuti nella Legge 29 novembre 2007, n. 222 (Collegato alla Finanziaria 2008) che fa riferimento specifico (articolo 26, comma 4-bis) ad impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 km dall’impianto che li utilizza per produrre energia elettrica.
Detti impianti corrispondono a quelli individuati al punto 7 delle tabelle 1 e 2.
Qualora nel periodo di vigenza delle incentivazioni venga sostituito il combustibile di cui al comma 382, come aggiornato dall’articolo 26, comma 4-bis della Legge 29 novembre 2007 n. 222, con altre biomasse agricole si può accedere alle incentivazioni specifiche per esse previste. In particolare in questo caso si accede alle incentivazioni di cui al punto 6 delle tabelle 1 e 2.
Con successivo Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto col Ministro dello Sviluppo Economico saranno stabiliti:

1.6. Indicazioni specifiche per l’incentivazione degli impianti fotovoltaici


Ai sensi dell’articolo 2, comma 144, tabella 2 e comma 145, tabella 3 della Legge Finanziaria 2008, nonché dell’articolo 3, commi 1 e 2 del DM 18/12/2008, la produzione derivante da impianti fotovoltaici non può accedere alla incentivazione mediante certificati verdi o tariffa onnicomprensiva, ad eccezione di quella derivante da impianti per i quali sia stata inoltrata la domanda di autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 387/03 ovvero la richiesta di autorizzazione prevista dalla vigente normativa nazionale o regionale, in data antecedente alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008.
Per tali impianti, infatti, è consentito l’accesso al meccanismo dei certificati verdi, applicando le disposizioni di cui al DM 24 ottobre 2005, nella versione vigente al 31 dicembre 2007, (art.15, comma 2 del DM 18 dicembre 2008).

2. DISPOSIZIONI PER GI IMPIANTI IN ESERCIZIO PRIMA DEL 1/1/2008


La Legge Finanziaria 2008 ed il DM 18 dicembre 2008 stabiliscono quanto segue:
I. il prolungamento del periodo di incentivazione dei certificati verdi fino a 12 anni si applica agli impianti:

Per detti impianti, qualora alimentati a biomasse da filiera, è concesso un periodo aggiuntivo di incentivazione di quattro anni in misura corrispondente al 60% dell’energia elettrica incentivata risultante in ciascuno dei predetti 4 anni ed attribuibile a tali biomasse;

II. resta fermo a 8 anni il periodo di incentivazione per l’energia elettrica prodotta dagli impianti, alimentati a rifiuti ed ascrivibile alla porzione non biodegradabile degli stessi, entrati in esercizio entro il 31/12/2006 e che hanno acquisito il diritto ai certificati verdi ai sensi della normativa vigente fino alla stessa data.
Per detti impianti è concesso un periodo aggiuntivo di incentivazione di quattro anni, in misura corrispondente al 60% dell’energia elettrica incentivata risultante in ciascuno dei predetti 4 anni ed ascrivibile alla porzione non biodegradabile dei rifiuti, se entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del DLgs 387/03 (15/2/2004) e prima della data di entrata in vigore della Legge Finanziaria 2007 (1/1/2007) fermo restando quanto disposto all’articolo 17 del DLgs 387/03 come vigente al 31/12/2006;

III. la taglia dei certificati verdi pari ad 1 MWh si applica anche agli impianti entrati in esercizio prima del 1/1/2008;

IV. restano fermi gli effetti dispiegati e i diritti acquisiti a seguito dell'applicazione del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

3. Condizioni di non cumulabilità degli incentivi


Il DM 18 dicembre 2008 individua all’articolo 6 gli incentivi non cumulabili con i CV o la TO che sono sinteticamente riportati nel seguito:

4. Quote di produzione obbligate di energia rinnovabile


Per il periodo dal 2007 al 2012 la quota dell’obbligo di cui all’art.11 del D.lgs.79/99, è incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali. Pertanto essa assumerà annualmente i seguenti valori:

ANNO QUOTA DELL’OBBLIGO (%)
2007 3,80
2008 4,55
2009 5,30
2010 6,05
2011 6,80
2012 7,55

Il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentita la Conferenza unificata, definirà con propri decreti l’ulteriore incremento della quota dell’obbligo per gli anni successivi.

5. Indicazioni per impianti ibridi e scambio sul posto


Nell’allegato A del DM 18 dicembre 2008 sono indicate anche le modalità di calcolo della quota di energia elettrica incentivabile tramite certificati verdi o tariffa onnicomprensiva per gli impianti ibridi, i cui dettagli saranno definiti nelle Procedure di qualifica aggiornate di cui all’articolo 19, comma 1 del Decreto stesso.
Il DM 18 dicembre 2008 prevede all’articolo 19, comma 2 che, nelle more dell’individuazione delle modalità di calcolo di cui all’articolo 2, comma 143, della Legge Finanziaria 2008, la quota di produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili riconosciuta ai fini dell’accesso ai meccanismi incentivanti è pari al 51% della produzione complessiva per tutta la durata degli incentivi nei seguenti casi:

Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 20 kW e gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, di potenza nominale media annua superiore a 20 kW e non superiore a 200 kW, possono accedere al meccanismo dello scambio sul posto, fatti salvi i diritti di officina elettrica.
Gli impianti che immettono la propria produzione di energia nel sistema elettrico secondo le modalità di cui all’articolo 13 del D.lgs. 387/03 ai fini dell’ottenimento della tariffa fissa onnicomprensiva, non hanno accesso al meccanismo dello scambio sul posto. È comunque consentito il passaggio dal sistema dello scambio sul posto al sistema della tariffa fissa onnicomprensiva, previa richiesta di qualifica dell’impianto interessato.
In tal caso il periodo di incentivazione è conseguentemente ridotto del periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio e la data di entrata in esercizio commerciale, comunicata dal produttore al GSE in seguito all’accoglimento della suddetta richiesta di qualifica.
E’ consentito avvalersi del meccanismo dello scambio sul posto anche collegando ad un medesimo punto di connessione diverse tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili ovvero cogenerativi ad alto rendimento la cui potenza nominale media annua complessiva non risulti superiore a 200 kW, fermo restando che ogni singolo impianto deve avere diritto ad accedere allo scambio sul posto ai sensi dell’articolo 6, comma 6 del decreto legislativo n. 20/07 (impianti cogenerativi), ovvero ai sensi dell’articolo 17, comma 1 del DM 18/12/2008 (impianti a fonti rinnovabili).

Di seguito l'elenco delle normative richiamate sopra:

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